Attività di Acconciatore-Estetista

Attività di Acconciatore-Estetista

SUAP logoDomanda di rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ACCONCIATORE/ESTETISTA

Le attività di “acconciatore” (ex “parrucchiere per uomo/donna”) e quella di “barbiere“, sono disciplinate dalla legge 14.2.1963, n.161, e successive modificazioni, nonché dalla legge 17.8.2005, n.174, dall’art.10, 2° comma, del D.L. 31.1.2007, n.7, nel testo quale risulta convertito nella legge 2.4.2007, n.40, e dal regolamento comunale in materia.
La legge n.174/2005 ha abolito, nello specifico, qualsiasi distinzione tra la professione di “parrucchiere per uomo” e di “parrucchiere per donna”, ricondotte all’unica qualifica di “acconciatore”.
L’art.10, 2° comma, del D.L. n.7/2007 ha abolito, a sua volta, qualsiasi limitazione all’esercizio dell’attività correlato al rispetto di distanze minime e parametri numerici prestabiliti, e ha introdotto la dichiarazione di inizio attività. La legge n.174/2005 ha inoltre soppresso, nella sostanza, la qualifica di “barbiere”, garantendo, comunque, a coloro i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge erano in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato l’attività di “barbiere”, il diritto di svolgere tale attività.

Pagina aggiornata il 28/11/2024

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