Comunicazione di Vendita di prodotti agricoli da parte di Imprenditori Agricoli
(Art. 4, D. Lgs. 18.05.2001, n. 228)
La disciplina dell’attività di vendita da parte di imprenditori agricoli di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda è dettata dall’art. 4 D.Lgs. 228/01 che stabilisce in particolare che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 L. 580/93, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Allegati
• Commercio prodotti complementari orto-floro-vivaistico
• Vendita diretta da parte di imprenditore agricolo
• Vendita latte crudo in aree private con distributori automatici
Pagina aggiornata il 28/11/2024